- l’articolo 1117 del Codice Civile, le aree destinate al parcheggio condominiale fanno parte di quei beni definiti come proprietà comune. Ciascun condomino ne esercita un diritto al quale non può rinunciare, che è direttamente proporzionale al valore della singola unità immobiliare di sua appartenenza.
- L’articolo 1150 del Codice Civile prevede che deve essere presente almeno un metro quadro di parcheggio ogni dieci metri cubi di fabbricato. Cosa succede però quando non c’è abbastanza spazio per tutti? Solo l’assemblea può fissare una turnazione dei posti auto su base giornaliera, settimanale o mensile. Dovrà essere esteso a tutti i condomini il diritto di godere adeguatamente dei posti auto comuni, senza estromettere nessuno. In fase di assemblea condominiale, i turni verranno definiti con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno la metà dei millesimi.
- L’articolo 1130 del Codice Civile delega all’amministratore condominiale il compito di disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune. Eventuali limitazioni sono attuabili mediante l’introduzione di una specifica disposizione all’interno del regolamento condominiale, votata all’unanimità. Non è possibile limitare un condomino a fronte di una comune delibera.
Qualora nessuno dei condomini dovesse opporsi alla situazione instauratasi, non è obbligatorio prevedere una turnazione dei posti auto. Tuttavia, di fronte alla richiesta anche di un solo condomino di prevedere un criterio rotatorio, l’assemblea è tenuta a introdurlo obbligatoriamente.